Art. 4.

      1. Al primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «a contratto» sono soppresse e le parole: «nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della dotazione organica determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;

          b) il secondo periodo è soppresso.